Cannabis, San Marino apre all'uso medicinale e terapeutico

Romagna | 29 Aprile 2021 SanMarino News
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San Marino apre ufficialmente all'utilizzo e commercializzazione della cannabis per uso medicinale e terapeutico.
Ha superao infatti il primo step legislativo la presentazione della nuova norma dal titolo:
"Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico” che la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale ha presentato in prima lettura nella seduta che si è conclusa ieri sera del Consiglio Grande e Generale, il Parlamento del Titano.

Il progetto di legge ora dovrà passare il vaglio nella commissione consiliare permanente con la presentazione degli eventuali emendamenti e modifiche, per poi tornare in Congilio per l'approvazione in seconda lettura e diventare quindi legge a tutti gli effetti.

Ecco nelle dichiarazioni del Segretario di Stato alla SAnità, ROberto Ciavatta, cosa prevede nel dettaglio il progetto di coltivazione e commercializzazione della cannabis.
Roberto Ciavatta, Sds per la Sanità, dà lettura della relazione al Pdl
La vigilanza è l'argomento dell'articolo 6, in cui si specifica che l'ASCC, in collaborazione con i Corpi di Polizia, svolge controlli periodici presso gli enti o imprese autorizzati alla coltivazione, trasformazione o commercializzazione di cannabis o medicinali derivati, onde accertare l'osservanza delle condizioni imposte, delle prescrizioni impartite per la conduzione dell'attività e la sussistenza delle garanzie poste a base del provvedimento di autorizzazione. L'ASCC inoltre impartisce prescrizioni agli enti e imprese autorizzati. Viene specificato che qualunque Incidente grave, che sia tale da compromettere l'ordinaria attività, deve essere comunicato/notificato ai Corpi di Polizia e/o all'ASCC da parte dell'Ente o Impresa stessa e/o da parte dei Corpi di Polizia. Sono specificate ulteriori tipologie di comunicazione che gli enti o le imprese devono fornire, inoltre al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza dei prodotti, il servizio di sicurezza privata dell'ente o impresa, in attuazione del piano di sicurezza, deve effettuare servizio continuo (h24).
L'articolo 7 specifica quanto in merito alle eccedenze di produzione.
All'articolo 8 si demanda all'ASCC per stabilire le quantità di piante di cannabis, che possono essere coltivate, dei prodotti che possono essere lavorati e dei medicinali che possono essere commercializzati nel corso dell'anno successivo.
All'articolo 9 viene normata la vendita al dettaglio di medicinali o prodotti farmaceutici di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparati vegetali, mentre all'articolo 10 è normata la vendita all'ingrosso.
Nell'articolo 10 è previsto l'utilizzo di prodotti a base di cannabis ad uso terapeutico che devono essere debitamente prescritti da un medico o veterinario abilitato.
All'articolo 12 sono riportate le norme generali in riferimento all'importazione, esportazione e transito di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati. Si specifica che è vietata l'importazione o l'esportazione di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati per il tramite del servizio postale pubblico ordinario e durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti cannabis, infiorescenze, semilavorati o medicinali derivati, salvo che per operazioni doganali o di polizia, ad opera del personale qualificato e autorizzato.
L'articolo 13 tratta dell'assolvimento degli obblighi fiscali, doganali e di documentazione per l'importazione di merci e della relativa domanda di autorizzazione all'importazione all'ASCC, inoltre è specificato come avviene operativamente l'importazione, mentre l'articolo 14 si occupa dell'esportazione.
Nell'articolo 15 sono riportate le specifiche in merito al transito delle merci (semi, piante, infiorescenze, semilavorati o medicinali a base di cannabis).
All'articolo 16 è previsto il registro di entrata ed uscita delle merci, il quale deve essere tenuto senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è d'obbligo tenere in evidenza il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento dei semi, piante, semilavorati, infiorescenze o medicinali a base di cannabis. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal Direttore dell'Authority Sanitaria o suo delegato, è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati per la durata di cinque anni dal giorno dell'ultima registrazione, è predisposto dalla Segreteria di Stato per la Sanità, inoltre l'impresa deve garantire in qualsiasi momento l'accesso ai Corpi di Polizia e dell'ASCC a tutta la documentazione .
Nell'articolo 17 viene previsto il registro relativo alla coltivazione di semi e piante di cannabis, la sua tenuta e l'operatività riguardante le registrazioni.
All'articolo 18 è previsto il registro relativo all'impiego e al commercio di prodotti o medicinali a base di cannabis e il registro di lavorazione.
L'articolo 19 prevede la tipologia di dati che devono essere trasmessi all'ASCC, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.
Sono riportate le disposizioni finali all'articolo 20 in riferimento alla modulistica che deve detenere l'ASCC presso i propri locali.
All'articolo 21 si specifica che restano salve tutte le previsioni di punibilità contenute nel Codice Penale e nella Legge 26 novembre 1997 n. 139 in materia di sostanze stupefacenti, fatti salvi i casi di produzione, utilizzo, trattamento e commercio della cannabis ai sensi della presente legge e di prescrizione sanitana rilasciata o riconosciuta efficace dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, come previsto dal secondo comma, art.1, della legge 139/1997.
L'articolo 22 anticipa che con successivo Decreto Delegato viene istituita l'imposta "coltivazione cannabis" a carico dei soggetti autorizzati alla produzione ed i passaggi intermedi di trasformazione, o la vendita all'ingrosso, sono esenti da imposta.
All'articolo 23 sono riportate le sanzioni per chiunque, senza la prescritta autorizzazione, eserciti attività di coltivazione, trasformazione o commercializzazione di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati, per l'inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie poste a ragione dell'atto di autorizzazione, per la mancata osservanza, in tutto o in parte, delle legittime prescrizioni dell'ASCC, in caso di detenzione illegale o illegittima di semi, piante di cannabis, infiorescenze, semilavorati o medicinali a base di cannabis, per la mancata tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché per la mancata trasmissione dei dati e di denunzia o per chiunque per colpa produce sostanze a base di cannabis in quantità supenore a quelle consentite.
Inoltre il gruppo di lavoro impegnato sul Pdl sta approfondendo anche l'uso tessile e alimentare della cannabis, c'è interlocuzione e dialogo costante con il ministero italiano alla Salute e con coloro che, con la farmacia militare, segue la coltivazione in Italia, ambito di interesse e l'utilizzo di questo Pdl per opportunità di economia sono consistenti e alla portata.

 
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