Marina e Punta, in vigore dall’8 maggio le ordinanze sulla sosta

Ravenna | 06 Maggio 2014 Cronaca
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Da giovedì 8 maggio a mercoledì 15 ottobre saranno in vigore le ordinanze che regolamentano la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati a Marina di Ravenna e a Punta Marina Terme, nell’ambito del demanio marittimo; per quanto riguarda Marina di Ravenna nel tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Waimea e fino al bagno ai Tamerici; per quanto riguarda Punta Marina nel tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Ruvido e fino al bagno Miramare e dal bagno Miramare al Chaplyn.

I provvedimenti, in analogia con quelli adottati gli anni scorsi, sono stati presi per tutelare l’incolumità dell’ambiente e delle persone salvaguardando il passaggio di pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.

Prevedono che nelle zone citate la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati siano consentiti “solo ed esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati allo stazionamento (sosta) dei mezzi motorizzati, che dovranno essere opportunamente segnalate a cura dei concessionari, con idonea cartellonistica, e delimitate con elementi congrui quali per esempio paletti in legno, corde, ecc, al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo altresì almeno una postazione a disposizione per gli utenti diversamente abili”; “è sempre consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, purché venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno ml 4 e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni”; “l’accesso, così come previsto e disciplinato, dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree per la sosta dei mezzi medesimi e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita prevista lungo il medesimo per fuoriuscire dal demanio marittimo”. “Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 1161, comma 2°, del Codice della Navigazione e successive modificazioni ed integrazioni” (206 euro).

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