Il tribunale: «Marinara è in sicurezza»

Ravenna | 22 Aprile 2014 Economia
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«I nuovi vertici hanno 'messo in sicurezza' la società». Così il tribunale ordinario di Bologna ferma l’azione promossa da Luigi Vitali contro Seaser dichiarando il «non luogo a provvedere» sul caso Marinara.
Vitali, socio di minoranza di Seaser, alla fine del 2012 promosse presso il palazzo di giustizia di Bologna un’azione contro la presunta cattiva gestione di Seaser da parte del consiglio di amministrazione della società all’epoca dei fatti espresso dai rappresentanti di Marine Italia, collegata in una Ati con Italia Navigando, società del Gruppo Invitalia. L’azione giudiziara era sfociata nei primi mesi del 2013 in un provvedimento del Tribunale che aveva portato alla nomina di un curatore speciale che doveva vigilare sulla gestione di Seaser. A seguito di questi fatti, gli organi della società - nel maggio 2013 - avevano deciso di sfiduciare la vecchia gestione e di nominare un nuovo consiglio di amministrazione, chiamando al vertice Gianfranco Malaisi, e un nuovo collegio sindacale. Nel luglio 2013 il tribunale di Bologna aveva disposto la sospensione della procedura promossa da Luigi Vitali.
Nell’ultimo atto l’ente giudicante afferma tra l’altro che «i nuovi organi amministrativi e di controllo, catapultati in una realtà societaria estremamente complessa e gravemente compromessa, hanno, in breve tempo e, soprattutto, in modo efficace, avviato e tuttora proseguito una significativa azione di messa in sicurezza e salvataggio». E ancora: «La complessa azione intrapresa dai nuovi amministratori ha rappresentato una radicale inversione di tendenza e, soprattutto, un forte segnale di discontinuità rispetto alla pregressa gestione, ripristinando, quale obiettivo primario, tanto l’ordine gestionale turbato dalle riscontrate irregolarità, quanto la continuità aziendale attraverso rilevanti iniziative che, muovendosi in direzione diametralmente opposta rispetto a quella della revocata governance, hanno, in tal modo, ricondotto l’attività imprenditoriale nell’ambito dell’oggetto sociale e garantito piena operatività aziendale, stabilità gestionale e normalità societaria».

IL TESTO DELL'ORDINANZA:


Il Giudice dott. Giovanni Salina, visto il ricorso ex art. 2409 cod. civ. proposto da Vitali Luigi; letto il
decreto con cui l’adìto Tribunale, in data 2-9 luglio 2013, ha disposto la sospensione della
procedura promossa dal suddetto ricorrente; esaminata la relazione depositata dal Presidente del
C.d.A. della società Seaser s.p.a. nel rispetto del termine concesso e successivamente prorogato; ha
pronunciato la seguente ORDINANZA
- Rilevato che dalla relazione sopra richiamata risulta che, pur persistendo situazioni di
criticità economico-finanziaria ereditate dalla precedente gestione societaria, i nuovi organi
amministrativi e di controllo, “catapultati” in una realtà societaria estremamente
complessa e gravemente compromessa, hanno, in breve tempo e, soprattutto, in modo
efficace, avviato e tuttora proseguito una significativa azione di “messa in sicurezza e
salvataggio” della società, in particolare, attraverso un importante accordo di
ristrutturazione del debito, ex art. 182 bis L.F., omologato dal Tribunale di Ravenna con
decreto in data 20/9/2013;
- Ritenuto che la complessa azione intrapresa dai nuovi amministratori (v. pag. 3 relazione)
ha rappresentato una radicale inversione di tendenza e, soprattutto, un forte segnale di
discontinuità rispetto alla pregressa gestione, ripristinando, quale obiettivo primario, tanto
l’ordine gestionale turbato dalle riscontrate irregolarità, quanto la continuità aziendale
attraverso rilevanti iniziative che, muovendosi in direzione diametralmente opposta rispetto
a quella della revocata governance, hanno, in tal modo, ricondotto l’attività imprenditoriale
nell’ambito dell’oggetto sociale e garantito piena operatività aziendale, stabilità gestionale
e normalità societaria;
- Considerato, quindi, che il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori e di
controllo ha portato alla eliminazione delle irregolarità più gravi ed allarmanti, nonché alla
neutralizzazione delle loro conseguenze maggiormente pregiudizievoli, verosimilmente
foriere, quest’ultime, di preannunciate iniziative giudiziarie a tutela del patrimonio sociale;
- Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, sono sostanzialmente venuti meno i presupposti
richiesti dal citato art. 2409 cod. civ. per dare ingresso alle procedure e ai provvedimenti
giudiziari originariamente invocati dal ricorrente;
- P. Q. M. DICHIARA non luogo a provvedere in ordine al ricorso di cui in premessa. Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso, in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in Materia di
Imprese, il 19 marzo 2014.



La foto è di Massimo Fiorentini / Massimo Argnani
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